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Nuove disposizioni in materia di Raccolta funghi
Con la Legge Regionale n. 25/2017, la Regione Emilia-Romagna ha riportato tra le proprie competenze la gestione della raccolta dei funghi, precedentemente affidata alle Province.
Al fine di agevolare i cercatori di funghi in pianura (tra cui rientra anche il territorio del Comune di Medesano) e per una semplificazione della disciplina, la Regione Emilia Romagna con la delibera di Giunta Regionale n. 527 del 16.04.2018 ha disposto di sostituire il tesserino emesso dalle Province con una procedura semplificata.
Come fare
Occorre effettuare un versamento di Euro 10,00 sul Conto Corrente Postale n. 1042629541 intestato alla Regione Emilia-Romagna e riportante nella causale le seguenti indicazioni:
Raccolta Funghi nei Comuni indicati in delibera n. 527 del 16 aprile 2018
Luogo e data di nascita del richiedente.
La ricevuta del versamento su C/C POSTALE è ritenuta valida come autorizzazione, accompagnata da un documento di identità personale in corso di validità, ed ha una durata di mesi 6 (sei) a partire dal giorno del versamento.
L’autorizzazione non può essere rilasciata a persone minori di anni quattordici.
Ogni persona autorizzata può raccogliere un massimo di 3 Kg. di funghi per giornata, salvo la deroga di cui al successivo comma 22, di cui non più di 1 Kg. per la specie Amanita Caesarea (Ovulo buono) e Calocybe Gambosa (Prugnolo).
Territori in cui è possibile raccogliere funghi.
I comuni della Provincia di Parma interessati dal suddetto provvedimento regionale sono quelli inseriti nell’allegato B dello stesso ed in particolare sono 22: Medesano, Noceto, Parma, Polesine Zibello, Sissa Trecasali, Sorbolo, Mezzani, Colorno, Torrile, Collecchio, Sala Baganza, Felino, Traversetolo, Montechiarugolo, Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Soragna
Sarà, inoltre valido anche in 29 Comuni in Provincia di Piacenza, 35 di Reggio Emilia, 1 di Modena, 22 di Bologna, 14 di Ferrara, 9 di Ravenna e 15 di Rimini.
Fattispecie sanzionatorie
Rimangono, invece, immutate le regole per la raccolta dei funghi, che sarà disciplinata dal controllo dei Carabinieri Forestali, delle Guardia Venatorie e degli organi di Polizia Locale: gli illeciti comportano la confisca dei funghi raccolti.
Possibile anche la sanzione pecuniaria in caso di eccedenza oltre il chilogrammo, di violazione delle modalità di raccolta e di esercizio della raccolta nelle zone vietate come le Riserve Naturali e i Parchi Regionali.
Di seguito si riportano nel dettaglio le fattispecie sanzionatorie previste dall’art. 13 della L.R. 02 aprile 1996 n. 6, modificata dall’art. 4 della L.R. 13 novembre 2001 n. 38
a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da 25 Euro a 154 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da 6 Euro a 30 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
c) mancato porto dell'autorizzazione: da 6 Euro a 15 Euro purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;
e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da 6 Euro a 30 Euro;
f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da 25 Euro a 154 Euro;
g) raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da 12 Euro a 77 Euro;
h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da 6 Euro a 30 Euro.
Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 51,00 Euro a 309,00 Euro.
L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.
La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro.
La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 309 Euro a 619 Euro.