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SALDILa normativa di riferimento per la disciplina dei saldi di fine stagione è contenuta nel Decreto Legislativo n. 114/98. In particolare, ai sensi dell’art. 15 dello stesso Decreto:1) i saldi possono riguardare solo i prodotti di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti in quanto fortemente legati alla moda;2) queste vendite possono essere effettuate solo in periodi determinati dell’anno e di durata limitata, stabiliti con anticipo, oltre che comunicati al pubblico con un cartello apposto nel locale commerciale e ben visibile dall’esterno almeno 3 giorni prima della data di inizio della vendita stessa:• saldi invernali: dal giorno feriale precedente l'Epifania per 60 giorni;• saldi estivi: dal primo sabato di luglio per 60 giorni.In adeguamento ai principi di liberalizzazione introdotti dalla recente normativa in materia di attività commerciale ed allo scopo di snellire le procedure a carico delle imprese, la Regione Emilia Romagna con Delibera della Giunta Regionale n. 1780 del 2 dicembre 2013 ha eliminato l’obbligo per gli esercenti di comunicare al Comune, con almeno 5 giorni di anticipo, il periodo di svolgimento dei saldi, confermando l’obbligo di osservare, comunque, tutte le altre prescrizioni contenute nella deliberazione n. 1732 del 1999 e successive modificazioni.VENDITE PROMOZIONALILa Delibera Regionale n.1804/2016 stabilisce che le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento, non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali.Rimane confermata la prescrizione contenuta nell'art.15 del Decreto Legislativo n. 114/98 in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita.VENDITE DI LIQUIDAZIONILa liquidazione può essere effettuata a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda e trasformazione o rinnovo locali.I commercianti interessati devono darne comunicazione al Comune attraverso la procedura presente sul portale SUAP-ER Accesso Unitario almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.La durate delle vendite di liquidazione varia a seconda della motivazione:• per trasferimento di sede dell'azienda possono essere effettuate tutto l'anno per un periodo non superiore a sei settimane;• per trasformazione o rinnovo locali possono essere effettuate tutto l'anno, ad eccezione del mese di dicembre, per un periodo non superiore a sei settimane;• per cessazione dell'attività possono essere effettuate tutto l'anno, per un periodo non superiore a tredici settimane;• per cessazione dell'azienda possono essere effettuate tutto l'anno, per un periodo non superiore a tredici settimane.Per maggiori informazioni sulle vendite promozionali e di liquidazione, è possibile consultare le disposizioni in vigore sul sito della Regione Emilia Romagna alla pagina Imprese – commercio in sede fissa – normativa di settore