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Cittadinanza italiana jure sanguinis

Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano

  • Servizio attivo

Descrizione

E' una procedura che consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana documentando in via amministrativa l'avvenuta trasmissione nel tempo della stessa attraverso le generazioni.

A chi è rivolto

1 marca da bollo da 16,00 euro

Come fare

Il cittadino straniero deve essere già iscritto all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente nel Comune di Medesano.

Deve presentare domanda indicando la ricostruzione della discendenza con nominativi, grado di parentela e residenze all'estero della stessa.

 

Cosa serve

Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite la presentazione dei seguenti documenti:

  • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
  • atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero
  • atti di nascita tradotti in italiano e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
  • atti di matrimonio tradotti in italiano e legalizzati dei discendenti in linea retta compreso quello dei genitori del richiedente
  • certificato, tradotto e legalizzato, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano (a suo tempo emigrato dall'Italia) non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato (certificato di non naturalizzazione)

Per approfondimento vedi circolare Ministero dell'Interno K.28.1/1991

Cosa si ottiene

Attestato di riconoscimento della cittadinanza italiana

Tempi e scadenze

Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo eventuali ritardi dovuti alla risposta da parte dei consolati.

Date a Calendario: sezione in aggiornamento

Accesso al servizio

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Condizioni di servizio

Durante la fase istruttoria l'Ufficio di Stato Civile di Medesano chiede ai Consolati Italiani competenti per territorio la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato nei termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555

Contatti

Ufficio Stato Civile e Servizi Cimiteriali

Comune di Medesano

Piazza Marconi, 6, 43014 Medesano (PR)

tel.: 0525-422725 - 0525-422722

pec: protocollo@postacert.comune.medesano.pr.it

Quanto costa

1 marca da bollo da 16,00 euro

Procedure collegate all'esito

Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».

Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Discordanze tra gli atti presentati

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.

Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990, che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall’art. 10 bis si procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall’Autorità Straniera.

Se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.

Ultimo aggiornamento: 25 Settembre 2024, 11:22

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