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Cremazione e destinazione delle ceneri

Le cremazioni possono essere effettuate sia per salme o resti, e le ceneri possono essere affidate o disperse.

  • Servizio attivo

Descrizione

L'autorizzazione ad eseguire la cremazione deve essere disposta dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.
Le ceneri possono essere conservate o disperse. E' comunque necessaria la volontà espressa del defunto o dei parenti di primo grado. 

Conservazione delle ceneri
Le ceneri possono essere tumulate in un loculo presso il cimitero o affidate personalmente a un proprio caro, a patto che l'urna sia custodita in un luogo preciso e definito. Possono inoltre essere conferite nel cinerario comune. Per l'affidamento è necessario presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza dell'affidatario. L'ufficio comunale rilascia specifica autorizzazione. L'autorizzazione e l'istanza sono in bollo da 16 euro.

Dispersione delle ceneri per cremazione di salma
La dispersione può avvenire in natura o in un'apposita area cimiteriale, non all'interno dei centri abitati.
Per la dispersione è necessario presentare domanda al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.  L'ufficio comunale rilascia specifica autorizzazione. L'autorizzazione e l'istanza sono in bollo da 16 euro.

Cremazione di resti mortali o ossei
E' possibile richiedere la cremazione anche di resti mortali inumati da almeno 10 anni o tumulati da almeno 20. Deve esserci una previsione testamentale scritta o, in alternativa, la richiesta del coniuge o di tutti i più prossimi congiunti del defunto all'unanimità.

A chi è rivolto

Nessun costo a parte la spesa per le marche da bollo occorrenti.

Come fare

Per effettuare la cremazione di una salma occorre la volontà del defunto, espressa in vita mediante testamento o iscrizione, ancora attuale al momento del decesso, ad una società di cremazione. Il testamento deve essere pubblico o, se olografo, pubblicato. In assenza di una espressione di volontà scritta il coniuge o, in assenza di questo, tutti i più prossimi congiunti del defunto, all'unanimità, possono riferire la volontà verbale di essere cremato espressa dal deceduto in vita. 

Cosa serve

Occorre la dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in sua mancanza, tutti i parenti più prossimi di pari grado individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Per la dispersione delle ceneri occorre anche la firma dei parenti di primo grado.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido delle ceneri, di cadavere o di resto mortale

Tempi e scadenze

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni. 

Date a Calendario: sezione in aggiornamento

Accesso al servizio

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Condizioni di servizio

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune di tumulazione/inumazione, sulla base di quanto previsto dall’art. 79 del D.P.R. n. 285/1990 e della legge regionale vigente in materia.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del defunto espressa del coniuge o dei parenti deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del d.P.R. n.445/2000.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

 

Contatti

Ufficio Stato Civile e Servizi Cimiteriali

Comune di Medesano

Piazza Marconi, 6, 43014 Medesano (PR)

tel.: 0525-422725 - 0525-422722

pec: protocollo@postacert.comune.medesano.pr.it

Quanto costa

Nessun costo a parte la spesa per le marche da bollo occorrenti.

Casi Particolari

Dispersione delle ceneri in natura
Per la dispersione in natura è necessaria anche l’autorizzazione del Comune in cui dovrà avvenire la dispersione, che dovrà essere richiesta da chi si occupa della dispersione direttamente al Comune.
Nel Comune di Medesano è consentito disperdere le ceneri in tutte le aree demaniali o comunali, ad una distanza minima di 200 metri da edifici, centri abitati o luoghi pubblici frequentati (giardini, aree sportive, strade, percorsi ciclabili, ecc.), in aree private fuori dai centri abitati, previa autorizzazione gratuita dei proprietari e ad una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni.
Non è consentita la dispersione delle ceneri in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via.
Dispersione delle ceneri nell'area cimiteriale
Si rammenta che la dispersione delle ceneri nelle apposite aree del cimitero, per la stessa natura della loro destinazione, non contempla la possibilità che nell'area possano essere collocati oggetti a ricordo delle persone le cui ceneri sono state disperse, pertanto tali oggetti verranno rimossi.


Affido delle ceneri
Se l'urna cineraria è affidata a un familiare o a persona diversa indicata con testamento notarile o testamento depositato presso associazione cremazionistica, il luogo ordinario di conservazione è la sua residenza, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
L’affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell’urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo nè profanata.
L’urna non può essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune.
L’affidatario che cambia il luogo di conservazione dell’urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; se il nuovo luogo di conservazione è in un Comune diverso, prima di trasferire le ceneri si deve ottenere una nuova autorizzazione per l’affido e per il trasporto delle ceneri.
In caso di variazione di residenza nello stesso comune, non è necessario segnalare la variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, che si presume segua la residenza.
Se l'affidatario intende recedere dall'affidamento delle ceneri, deve consegnarle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta. 
Se vengono meno le condizioni di affidamento, l’urna deve essere riconsegnata all' autorità comunale che la conserverà all’interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa.
La Polizia Mortuaria può effettuare controlli, anche periodici, per verificare che l'effettiva collocazione dell'urna cineraria sia nel luogo indicato dall’affidatario. 

Ultimo aggiornamento: 25 Settembre 2024, 11:26

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